Sez. 2, Sentenza n. 12386 del 25/05/2006 (Rv. 590107 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Efficacia privilegiata dell'atto pubblico - Natura - Fondamento - Limiti - Estensione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti o alla loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti - Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di prove, l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, come - ad esempio - nel caso in cui dal notaio sia attestata la materiale dazione del prezzo in quanto avvenuta in sua presenza. Pertanto, l'efficacia privilegiata che l'articolo 2700 cod. civ. assegna all'atto pubblico non si estende alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti o alla loro rispondenza alla effettiva intenzione delle parti. (Nella specie la venditrice di un immobile aveva evocato in giudizio per danni il comune per avere dovuto consegnare l'immobile al terzo acquirente oltre il termine convenuto a causa del ritardato rilascio dell'autorizzazione all'allaccio nella fogna comunale degli scarichi dell'immobile medesimo; ha ritenuto la S.C., sulla base del citato principio, che la sentenza della corte di merito - che aveva rigettato la domanda di danni - correttamente avesse escluso che il contratto di vendita era idoneo ad integrare la prova del danno, avendo il notaio certificato soltanto le dichiarazioni rese dalla venditrice e dall'acquirente in ordine alla parte di prezzo trattenuta dall'acquirente ed imputabile a penale nel caso di inosservanza del termine pattuito per l'allaccio della fogna, sicchè l'atto pubblico non poteva offrire elementi decisivi per stabilire l'effettivo assetto degli interessi posto in essere dalle parti ed in particolare che la suddetta somma dovesse ritenersi non più versata dall'acquirente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)