Sez. 2, Sentenza n. 10219 del 20/11/1996 (Rv. 500676 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Prova privilegiata della validità ed esattezza delle dichiarazioni in esso raccolte - Esclusione - Superabilità di esse con ogni mezzo di prova - Configurabilità - Ricorso alla querela di falso - Necessità - Insussistenza.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, a norma dell'art. 2700 cod. civ., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato e i fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la validità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti (nella specie dichiarazione relativa al pagamento del prezzo di una compravendita, come avvenuto non nella contestualità della formazione dell'atto, ma in un momento anteriore). Dette dichiarazioni possono pertanto essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza che sia necessario proporre querela di falso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)