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Sez. L, Sentenza n. 3221 del 28/04/1988 (Rv. 458667 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE CONCLUSA DALL'INAM CON PROCURATORI ED AVVOCATI LIBERI PROFESSIONISTI CONTENENTE LA PREVISIONE DI COMPENSI INFERIORI AI MINIMI DELLA TARIFFA - NULLITÀ - CONTRATTO DI CLIENTELA AVENTE TALE CONTENUTO ANCHE PER LE PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458667-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE CONCLUSA DALL'INAM CON PROCURATORI ED AVVOCATI LIBERI PROFESSIONISTI CONTENENTE LA PREVISIONE DI COMPENSI INFERIORI AI MINIMI DELLA TARIFFA - NULLITÀ - CONTRATTO DI CLIENTELA AVENTE TALE CONTENUTO ANCHE PER LE PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - NULLITÀ.*

È nulla, perché contraria al principio della inderogabilità dei minimi di tariffa professionale forense in materia civile, di cui all'articolo 24 della legge numero 794 del 1942, non soltanto la convenzione conclusa dall'INAM con procuratori ed avvocati liberi professionisti, che preveda direttamente compensi inferiori ai minimi della tariffa, ma anche ogni diversa convenzione che conduca in qualsiasi altro modo alla violazione del principio dell'inderogabilità dei detti minimi di tariffa. Consegue che il contratto di clientela è nullo nella parte economica per violazione dei minimi della tariffa, che trovano applicazione anche in caso di prestazioni stragiudiziali (quali, nella specie, i pareri scritti). (V 4434/86, mass n 447192; (V 3814/84, mass n 435776).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 03/08/1949 num. 536 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)