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Sez. U, Sentenza n. 4434 del 07/07/1986 (Rv. 447192 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONI STIPULATE FRA L'INAM ED I LEGALI ESTERNI - NULLITÀ DELLA PARTE IMPLICANTE UNA RINUNCIA AI MINIMI TARIFFARI - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1986-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447192-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONI STIPULATE FRA L'INAM ED I LEGALI ESTERNI - NULLITÀ DELLA PARTE IMPLICANTE UNA RINUNCIA AI MINIMI TARIFFARI - CONSEGUENZA.*

L'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794, sull'inderogabilità dei minimi tariffari per le prestazioni professionali di avvocati e procuratori, comporta, con riguardo alle convenzioni stipulate dall'INAM con i cosiddetti legali esterni, la nullità delle convenzioni medesime nella sola parte in cui implichino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi (e sempreché la rinuncia non si ricolleghi ad un fine di liberalità meritevole di tutela), con la conseguenza che esse conservano validità ed efficacia, pur con la applicazione, quanto alla Determinazione dei compensi, delle vigenti tariffe professionali. (V 3814/84, mass n 435776; (V 4366/81, mass n 415057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)