Sez. 2, Sentenza n. 7633 del 31/03/2006 (Rv. 589172 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Al perito, al consulente tecnico o ad altri ausiliari del giudice - Provvedimento relativo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Nel sistema adottato dall'art. 11 della legge n. 319 del 1980, la liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico o ad altri ausiliari del giudice deve ritenersi suscettibile di reclamo, che non è un mezzo di impugnazione, da devolvere necessariamente ad un diverso e sovraordinato organo giudiziario, ma uno strumento di opposizione destinato a fare acquisire al provvedimento medesimo la sua definitività, con la conseguenza che contro il provvedimento ancora impugnabile con il suddetto ricorso non è proponibile il rimedio del ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)