Sez. 5, Sentenza n. 22279 del 26/10/2011 (Rv. 619841 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Acquisto della "prima casa" - Nozione di abitazione di lusso - Art. 5 del d.m. Lavori Pubblici del 2 agosto 1969 - Superficie utile - Calcolo - Vani interni all'abitazione privi del requisito di abitabilità - Inclusione - Fondamento - Interpretazione analogica - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, previsti dall'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, occorre far riferimento ai requisiti fissati dall'art. 5 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale, tra l'altro, nel calcolo della superficie utile deve computarsi quella relativa ai vani interni all'abitazione, ancorché privi del requisito dell'abitabilità (nella specie, un locale adibito a magazzino e sprovvisto di luce ed aerazione), in quanto la disposizione non indica tale tipologia di ambienti tra le pertinenze da escludere ai fini del calcolo precisato; né è possibile aderire ad una soluzione ermeneutica volta ad ampliarne la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica e, quindi, questi non possono essere riconosciuti nelle ipotesi in cui non siano espressamente previsti.
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)