Sez. 3, Sentenza n. 6451 del 04/11/1986 (Rv. 448623 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - RIASSUNZIONE FUORI TERMINE - ATTO INTRODUTTIVO DI UN GIUDIZIO NUOVO - IDONEITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - RIASSUNZIONE FUORI TERMINE - ATTO INTRODUTTIVO DI UN GIUDIZIO NUOVO - IDONEITÀ.*
Poiché l'attore - trascorso inutilmente il termine perentorio, fissato dalla legge o dal giudice a quo, per la riassunzione - è libero di riproporre ex novo la causa, senza necessità della previa dichiarazione di Estinzione del processo precedente, l'atto di riassunzione notificato oltre i termini stabiliti, pur non determinando la translatio iudicii, può tuttavia valere come atto introduttivo di un giudizio nuovo. (V 5628/83, mass n 430577; (V 5485/81, mass n 416198).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)