Sez. 1, Sentenza n. 3004 del 27/03/1987 (Rv. 452102 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - MANCANZA - TRANSLATIO IUDICII - INESISTENZA - POTERI DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - REGOLAMENTO D'UFFICIO - IMPROPONIBILITÀ - FALLIMENTO - TRASMISSIONE DEL FASCICOLO AD ALTRO TRIBUNALE FALLIMENTARE DA PARTE DI QUELLO ORIGINARIAMENTE ADITO - RICHIESTA D'UFFICIO DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - MANCANZA - TRANSLATIO IUDICII - INESISTENZA - POTERI DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - REGOLAMENTO D'UFFICIO - IMPROPONIBILITÀ - FALLIMENTO - TRASMISSIONE DEL FASCICOLO AD ALTRO TRIBUNALE FALLIMENTARE DA PARTE DI QUELLO ORIGINARIAMENTE ADITO - RICHIESTA D'UFFICIO DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Presupposto indefettibile per l'ammissibilità del regolamento di Competenza d'ufficio è la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. dinanzi al giudice dichiarato competente. In Mancanza di tale riassunzione, non realizzandosi la traslatio judicii, non è configurabile il conflitto, per cui il nuovo giudice deve decidere autonomamente sulla propria Competenza e il regolamento da lui richiesto d'ufficio deve essere dichiarato inammissibile. Tale principio, applicabile anche al processo fallimentare, implica che deve dichiararsi inammissibile il regolamento di Competenza d'ufficio richiesto dal tribunale fallimentare cui il processo è pervenuto non per effetto di riassunzione conseguente ad una dichiarazione di incompetenza, ma per trasmissione del fascicolo fallimentare da parte del tribunale originariamente adito. (V 6451/86, mass n 448623; (V 5628/83, mass n 430577; (V 5485/81, mass n 416198).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)