Sez. 3, Sentenza n. 2562 del 10/06/1996 Cc. (dep. 18/07/1996) Rv. 206045 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Prove nuove - Nozione - Estinzione del reato verificatasi prima della sentenza di condanna - Possibilità di revisione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI
In tema di revisione per prove nuove devono intendersi quelle che, se anche preesistenti alla sentenza di condanna, risultanti o meno dagli atti, non hanno formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del giudice investito della cognizione, prescindendosi da ogni giudizio circa l'imputabilità alla parte interessata dell'omessa conoscenza giudiziale. Pertanto l'estinzione del reato verificatasi prima della sentenza di condanna può farsi valere in sede di revisione quando sia rilevabile in base ad elementi probatori non risultanti dagli atti del precedente giudizio, anche se l'omessa loro produzione sia ascrivibile a negligenza dell'istante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)