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Sez. 4, Sentenza n. 39 del 12/01/1996 Cc. (dep. 11/03/1996) Rv. 204265 - 01

Impugnazioni - Revisione - Casi | Prova preesistente non portata a conoscenza del giudice - Novità della prova - Sussistenza - Fattispecie in tema di guida senza patente.
Stato
decisa il 1996-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204265-01

Impugnazioni - Revisione - Casi

In tema di revisione, il presupposto della novità della prova di cui all'art. 630 cod. proc. pen. deve essere inteso in senso relativo, per cui costituisce prova nuova quella che, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice anche se per negligenza dell'imputato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto illegittimo il rigetto della richiesta di revisione presentata da un soggetto il quale, condannato in contumacia per il reato di guida senza patente, aveva chiesto di essere ammesso a produrre il duplicato del documento, asseritamente conseguito prima del fatto addebitatogli).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)