diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2624 del 28/05/1996 Cc. (dep. 03/07/1996) Rv. 205207 - 01

Impugnazioni - Revisione - Casi | Prove nuove - Assunte ma non valutate nel precedente procedimento - Possibilità di revisione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205207-01

Impugnazioni - Revisione - Casi

In tema di revisione il concetto di "prova nuova" va esteso sino a ricomprendere la prova assunta ma non valutata nel precedente giudizio. L'art. 637 comma terzo cod. proc. pen. invero nel vietare la pronuncia di proscioglimento - in sede di giudizio rescissorio - sulla sola base di una "diversa valutazione" delle prove assunte nel precedente giudizio lascia intendere che quelle assunte ma non valutate possono dare ingresso alla revisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)