Sez. 5, Sentenza n. 8332 del 27/04/2016 (Rv. 639873 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Autorizzazione all'appello - IlleggibilitĂ della sottoscrizione - Conseguenze - Presunzione della sua legittima provenienza - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'illeggibilitĂ della firma di un atto non fa venire meno la presunzione della sua provenienza da parte del soggetto che ha il potere d'impegnare l'Amministrazione finanziaria, salvo che non se ne dimostri la falsitĂ o usurpazione. (Principio enunciato con riferimento all'appello ed alla sua autorizzazione, necessaria ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione "ratione temporis" vigente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 com. 1 lett. V, Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)