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Sez. 5, Sentenza n. 21473 del 12/10/2007 (Rv. 601172 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria - Autorizzazione ex art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Prova - Apposizione di timbro con data e protocollo sull'atto d'appello - Sufficienza.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601172-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

L'autorizzazione a proporre appello avverso le sentenze sfavorevoli all'Amministrazione finanziaria, prevista dall'art. 52 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (con previsione oggidì superata per effetto dell'istituzione delle agenzie fiscali, alle quali è stata trasferita la generalità delle funzioni precedentemente esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze), è validamente provata mediante attestazione risultante da un timbro apposto dalla direzione regionale delle entrate sull'atto d'appello, con data e numero di protocollo. È, di conseguenza, onere del contribuente il quale alleghi l'abusiva apposizione del suddetto timbro dimostrare la veridicità del proprio assunto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)