Sez. L, Sentenza n. 2294 del 03/04/1986 (Rv. 445428 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ASSUNZIONE - DI PERSONALE AVVENTIZIO - DISCIPLINA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - APPLICABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 8 DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - RAPPORTO - ASSUNZIONE A TERMINE PER ESIGENZE STAGIONALI - APPOSIZIONE EX ART. 1 LETT. C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - PRESUNZIONE - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ASSUNZIONE - DI PERSONALE AVVENTIZIO - DISCIPLINA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - APPLICABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 8 DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - RAPPORTO - ASSUNZIONE A TERMINE PER ESIGENZE STAGIONALI - APPOSIZIONE EX ART. 1 LETT. C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - PRESUNZIONE - LIMITI.*
In tema di rapporto di lavoro del personale dipendente da aziende autoferrotramviarie in concessione per l'assunzione di personale avventizio in ragione di bisogni saltuari ed eccezionali, la speciale disciplina, dettata dall'art. 8, quinto comma, lett. B R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, resta modificata dalla disciplina generale prevista dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 nel senso che, qualora un lavoratore venga assunto da un'azienda autoferrotramviaria quale avventizio in sostituzione di altro momentaneamente assente, senza però indicazione del nominativo del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione, il rapporto - nonostante la apposizione del termine al contratto - deve essere ritenuto a tempo indeterminato ed il lavoratore deve essere incluso tra il personale di ruolo con diritto alla stabilità del servizio, a meno che l'assunzione a termine non sia avvenuta specificamente per esigenze stagionali (pur previste dalla menzionata disciplina speciale), nel qual caso deve presumersi che il termine sia apposto a norma della lettera C) del cpv. Dell'art. 1 della legge n. 230 citata come legittimante, in via eccezionale, il contratto di lavoro a termine, salva la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962. (V 6543/83, mass n 431251; (V 3711/75, mass n 377926).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 8 com. 5 lett. B, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 09/11/1947 num. 1363, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)