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Sez. 1, Sentenza n. 1984 del 25/02/1987 (Rv. 451282 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - LUOGO DOVE SI SVOLGE O STA PER SVOLGERSI L'ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLE - NOZIONE - OGGETTIVA IDONEITÀ A REALIZZARE IL TEMUTO DANNO - PARTECIPAZIONE AD UNA ASSEMBLEA DI SOCIETÀ PER AZIONI DI SOCI NON LEGITTIMATI - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO AD EMETTERE I PROVVEDIMENTI RICHIESTI - GIUDICE DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451282-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - LUOGO DOVE SI SVOLGE O STA PER SVOLGERSI L'ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLE - NOZIONE - OGGETTIVA IDONEITÀ A REALIZZARE IL TEMUTO DANNO - PARTECIPAZIONE AD UNA ASSEMBLEA DI SOCIETÀ PER AZIONI DI SOCI NON LEGITTIMATI - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO AD EMETTERE I PROVVEDIMENTI RICHIESTI - GIUDICE DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA.*

Per l'individuazione del giudice territorialmente competente ad emettere il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., trattandosi di un'ipotesi di Competenza per territorio inderogabile, non può farsi ricorso all'accordo delle parti, né ad altro criterio che non sia quello del luogo in cui si svolge l'attività potenzialmente pregiudizievole sulla quale deve incidere il provvedimento: attività che sia, però, non meramente preparatoria, bensì oggettivamente idonea a realizzare il temuto danno. Pertanto, nell'ipotesi che fatto temuto sia la partecipazione di soggetti non aventi la legittima titolarità delle azioni, ad un'assemblea di società per azioni, giudice competente ad emettere provvedimenti cautelari ex art. 700 cod. proc. civ. è non già quello del luogo in cui, prima dell'assemblea e dopo il deposito dei titoli azionari presso la Sede sociale o presso istituti di credito autorizzati, da parte degli azionisti, viene rilasciato (secondo una prassi instaurata dalle grandi società) il cosiddetto biglietto di ammissione degli azionisti - che è atto inidoneo a determinare il danno - bensì quello in cui deve tenersi l'assemblea. (V 1119/85, mass n 439246; (V 910/85, mass n 439084; (V 4050/83, mass n 428999; (V 4687/81, mass n 415408; (V 693/76, mass n 379337).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)