Sez. 1, Sentenza n. 6425 del 25/06/1990 (Rv. 467993 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - COMPETENZA - RICHIESTA DI INIBITORIA DELL'ATTIVITÀ DI UN AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ PER AZIONI - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - COMPETENZA - RICHIESTA DI INIBITORIA DELL'ATTIVITÀ DI UN AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ PER AZIONI - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Con riguardo ad una richiesta di provvedimento di urgenza avente per oggetto l'inibitoria dell'attività di un amministratore di società per azioni, perché illegittimamente nominato, la Competenza territoriale del giudice va determinata, ai sensi dell'art. 701 cod. proc. civ., con riferimento non al luogo in cui si è tenuta l'assemblea che ha effettuato la nomina dell'amministratore, bensì a quello in cui quest'ultimo svolge la sua attività, la quale costituisce la causa del pregiudizio denunciato. In Mancanza di prova contraria, deve presumersi che la detta attività sia svolta presso la Sede legale della società, atteso che il luogo ove opera solitamente l'amministratore individua la Sede principale dell'impresa. (V 4872/89, mass n 464232; (V 1984/87, mass n 451282; (V 4454/86, mass n 447208; (V 1119/85, mass n 439246; (Conf 5585/83, mass n 430523).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2380, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)