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Sez. 5, Sentenza n. 5467 del 29/02/2008 (Rv. 602398 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione non immediata dell'infrazione - Termine - Decorrenza - Dal momento in cui l'amministrazione ha avuto la possibilità di valutare la rilevanza giuridica dei fatti contestati - Conseguenze - Negligenza della p.a. nell'effettuare le ricerche o gli accertamenti necessari a tal fine - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602398-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, e nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata, il termine entro il quale la P.A. ha l'onere di contestare l'infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile. Sulla individuazione di tale momento, che è rimessa al giudice del merito, non può tuttavia incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa p.a., sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il "dies a quo" di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione (nella specie la p.a. aveva contestato a più soggetti la violazione delle norme in tema di misure antiriciclaggio, notificando loro il relativo verbale di accertamento a distanza di quattro mesi dal compimento delle relative operazioni; a fronte dell'impugnazione degli incolpati fondata sulla tardività della contestazione, la p.a. si era difesa allegando di avere avuto la necessità di compiere ricerche anagrafiche per accertare l'esatta residenza degli incolpati. La S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto non giustificato il ritardo).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 2, Legge 05/07/1991 num. 197 art. 1, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 1 com. 1, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 2 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)