Sez. U, Sentenza n. 28500 del 23/12/2005 (Rv. 586381 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia tra privati - Questioni in materia di interessi pubblici o concernenti la legittimità di atti amministrativi - Limiti dei poteri del giudice ordinario - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Allorchè in una controversa tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) e dovendo escludersi che si prospetti una questione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario allorchè si deduca la violazione dei principi di legalità nell'esercizio del'attività amministrativa e di buon andamento della P.A.. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia instaurata contro un comune dal conducente di un veicolo danneggiato a causa del dissesto di una strada vicinale).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)