Sez. 1, Sentenza n. 6613 del 14/07/1994 (Rv. 487398 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere | Pensioni privilegiate ordinarie - I.R.P.E.F. - Assoggettabilità.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere
Le pensioni privilegiate ordinarie a seguito di infermità o lesioni per fatto di servizio sono soggette, per l'intero ammontare, all'I.R.P.E.F., ai sensi dello art. 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e a partire dal primo gennaio 1988 ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), atteso che esse hanno natura reddituale e non esclusivamente risarcitoria come le pensioni di guerra e non possono, quindi, essere a queste assimilate ai fini dell'esenzione dall'imposta sul reddito prevista dall'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, restando, altresì, irrilevante a tal fine - avendo soltanto una funzione classificatoria per categorie dei redditi, che vengono poi individuati analiticamente da altre norme - la disposizione dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, che include nella stessa categoria dei redditi sostituiti o perduti i proventi conseguiti in loro sostituzione "esclusi quelli dipendenti da invalidità o da morte".
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)