Sez. 5, Sentenza n. 1271 del 22/01/2014 (Rv. 629444 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Condizioni - Pendenza della lite - Limiti - Dilatoria proposizione di mezzo di impugnazione al solo scopo di accedere al beneficio - Abuso del diritto - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In materia di chiusura delle liti fiscali ai sensi degli artt. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 2, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la formale pendenza della lite non osta al diniego dell'istanza di condono ivi disciplinato allorquando il contribuente, in evidente violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché di lealtà processuale e del giusto processo, abbia utilizzato, dilatoriamente e senza alcuna dichiarata differente giustificazione, mezzi di impugnazione di una sentenza in un processo già definito in modo a lui sfavorevole, così dimostrando l’assenza di intenti diversi dall’uso strumentale ed opportunistico dell’impugnazione stessa e configurandosi una siffatta condotta come abuso del processo, finalizzato al solo scopo di precostituirsi il presupposto per poter fruire del suddetto beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 88, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)