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Sez. 5, Sentenza n. 11429 del 03/06/2015 (Rv. 635678 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 9 della legge n. 289 del 2002 - Potere dell'Ufficio di contestare il credito esposto dal contribuente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635678-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Il condono ex art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 elide in tutto o in parte i debiti del contribuente verso l'erario, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio, dovendo interpretarsi la previsione del comma 9 della norma citata - secondo cui "la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate" - nel senso che tale definizione non sottrae all'Ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)