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Sez. 1, Sentenza n. 3529 del 05/08/1977 (Rv. 387113 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DIVORZIO TRA CONIUGI SENZA FIGLI O SENZA FIGLI MINORI O INCAPACI - INTERVENTO DEL PM - FACOLTATIVITA - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO PRONUNCIA DELLA CORTE D'APPELLO - NOTIFICA AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE MEDESIMA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387113-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DIVORZIO TRA CONIUGI SENZA FIGLI O SENZA FIGLI MINORI O INCAPACI - INTERVENTO DEL PM - FACOLTATIVITA - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO PRONUNCIA DELLA CORTE D'APPELLO - NOTIFICA AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE MEDESIMA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Dall'art 5 terzo comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, il quale riconosce al pubblico ministero il potere di proporre impugnazione, avverso le sentenze di divorzio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori od incapaci, si evince che, nelle cause di scioglimento del matrimonio fra coniugi senza figli, o senza figli minori od incapaci, il pubblico ministero, pur avendo facolta d'intervento, non puo spiegare proprie domande, o proporre impugnazione, e, quindi, non assume la veste di parte necessaria. In dette cause, pertanto, il ricorso per Cassazione, avverso pronuncia emessa dalla Corte d'appello, non va notificato anche al procuratore generale presso la Corte medesima. (V 1312/76, mass n 379996; (V 1155/75, mass n 374591).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)