Sez. L, Sentenza n. 9799 del 04/10/1990 (Rv. 469380 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO RELATIVO PER COLLABORAZIONE E SOSTITUZIONE DI ALTRO DIPENDENTE DI GRADO PIÙ ELEVATO NELL'AMBITO DELLE MANSIONI TIPICHE DELLA QUALIFICA DI APPARTENENZA - DIRITTO ALLA QUALIFICA ED ALLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE PER EFFETTO DELLA TEMPORANEA ED OCCASIONALE SOSTITUZIONE DEL PREDETTO DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO RELATIVO PER COLLABORAZIONE E SOSTITUZIONE DI ALTRO DIPENDENTE DI GRADO PIÙ ELEVATO NELL'AMBITO DELLE MANSIONI TIPICHE DELLA QUALIFICA DI APPARTENENZA - DIRITTO ALLA QUALIFICA ED ALLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE PER EFFETTO DELLA TEMPORANEA ED OCCASIONALE SOSTITUZIONE DEL PREDETTO DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
Allorché tra le mansioni tipiche della qualifica di appartenenza siano già compresi compiti di collaborazione e di sostituzione del dipendente di grado più elevato, la temporanea ed occasionale sostituzione di un dipendente, da parte di un lavoratore di grado inferiore, non attribuisce a quest'ultimo né il diritto alla qualifica superiore né il diritto al trattamento economico corrispondente, non trovando applicazione il disposto dell'art. 2103 cod. civ., il quale, per il conseguimento della qualifica superiore, richiede che l'assegnazione sia stata piena, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione di quella responsabilità e l'Esercizio di quell'autonomia che connotano la qualifica rivendicata. (V 8834/87, mass n 456196; (V 1446/86, mass n 444842; (V 7596/83, mass n 432206; (V 4060/83, mass n 429023; (V 6748/81, mass n 417629).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)