diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4060 del 13/06/1983 (Rv. 429023 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429023-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE.*

Il lavoratore non ha diritto alla qualifica superiore in base alle mansioni svolte, ove non dimostri la piena corrispondenza fra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica e, in particolare, che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione di quella responsabilità e l'Esercizio di quella autonomia che sono proprie della qualifica rivendicata. (Conf 2424/80, mass n 406138; (Conf 4662/78, mass n 394336).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)