Sez. 1, Sentenza n. 2743 del 22/03/1994 (Rv. 485853 - 01)
Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere | Locazione finanziaria - Art. 1526 cod. civ. - Disciplina - Applicabilità - Condizioni.
Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere
In tema di locazione finanziaria (cosidetta "leasing finanziario"), l'applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ. - il quale, nel caso d'inadempimento del compratore al contratto di vendita con riserva della proprietà, prevede la restituzione da parte del venditore delle rate riscosse (salvo il diritto ad un equo compenso ed al risarcimento del danno) -, mentre non è ammessa quando ricorra la figura tradizionale di leasing cosidetto "di godimento", in cui la durata del contratto coincide, di regola, con la vita economica e tecnologica del bene, è ammessa quando, al momento della stipulazione del contratto, si preveda che il bene conservi, alla fine del rapporto, un valore ben superiore al prezzo di opzione, perché in quest'ultima ipotesi la concessione in godimento del bene ha funzione strumentale rispetto alla futura vendita ed i canoni assumono natura anche di corrispettivo della stessa.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)