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Sez. 1, Sentenza n. 1382 del 08/02/2000 (Rv. 533603 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - IN GENERE | INVIM - Avviso di accertamento di maggior valore - Impugnazione per difetto di motivazione - Implicita contestazione del valore accertato - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533603-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione del contribuente dell'avviso di accertamento di maggior valore finale di un immobile per INVIM straordinaria con deduzione di nullità per difetto o vizio di motivazione, contiene l'implicita allegazione che il bene non ha il valore indicato dall'ufficio; pertanto, la memoria con la quale si prospetti il difetto di motivazione sul valore finale del bene non contiene motivi aggiuntivi di ricorso ma soltanto un'integrazione e illustrazione del medesimo, ammissibile anche oltre il termine di cui al previgente articolo 19 bis del DPR n. 636 del 1972, e la decisione che accolga tale prospettazione non è affetta da vizio di ultrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 26/10/1972 num. 643 art. 19 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)