Sez. L, Sentenza n. 1779 del 15/03/1984 (Rv. 433848 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - SUPERIORE AL MINIMO PENSIONABILE - INDUZIONE DALL'ATTUALITÀ DI UNA OCCUPAZIONE REDDITIZIA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - SUPERIORE AL MINIMO PENSIONABILE - INDUZIONE DALL'ATTUALITÀ DI UNA OCCUPAZIONE REDDITIZIA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'attualità di un'occupazione redditizia è sicuro indice presuntivo che il soggetto protetto dall'Assicurazione obbligatoria è ancora in possesso della capacità di procurarsi un guadagno superiore al minimo pensionabile, ove non risulti, alla stregua di specifici e concreti elementi, che l'occupazione e il relativo reddito siano dovuti a circostanze eccezionali e contingenti, come ad esempio lo sfruttamento anormale delle residue energie del lavoratore, ovvero la benevolenza ed il pietismo del datore di lavoro (nella specie, moglie dell'assicurato). L'accertare, nei singoli casi, se l'attualità di guadagno sia indice sicuro e non equivoco che l'assicurato ha conservato, nonostante le infermità rilevate a suo carico, una capacità di guadagno superiore al minimo pensionabile si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici. (V 769/78, mass n 390099; (Conf 969/77, mass n 384592, sulla prima parte; (Conf 1092/72, mass n 357495, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)