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Sez. 1, Sentenza n. 21130 del 05/08/2008 (Rv. 604517 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO | Ex art. 2395 cod. civ. - Mero fatto dell'inadempimento della società - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604517-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO

L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sè, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 cod. civ., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio "direttamente", la quale esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)