Sez. 3, Sentenza n. 15889 del 20/07/2011 (Rv. 619065 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti - Efficacia probatoria in punto di responsabilità dell'imputato - Sussistenza - Disconoscimento di detta efficacia da parte del giudice - Ammissibilità - Motivazione adeguata - Necessità.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un professionista, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (cd. patteggiamento), costituisce sicuro elemento di prova in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, sicché il giudice del merito, ove intenda disconoscere siffatta efficacia probatoria, è tenuto a spiegarne adeguatamente le ragioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)