Sez. 3, Sentenza n. 14807 del 15/11/2000 (Rv. 541715 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Giudizio penale - Conclusione mediante "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen. - Elementi di responsabilità acquisiti in sede di indagini preliminari - Utilizzazione "tout court" in sede disciplinare - Legittimità - Condizioni - Autonomo apprezzamento da parte dell'organo disciplinare - Necessità.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimenti disciplinari a carico di professionisti (nella specie, di un medico), il giudizio dell'organo investito della potestà disciplinare può legittimamente fondarsi sulle risultanze delle indagini preliminari compiute in sede penale - ove il relativo procedimento si sia concluso con sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. - , ivi comprese le sommarie informazioni assunte, ad opera della polizia giudiziaria, dalle persone informate sui fatti (elementi sicuramente utilizzabili in sede di indagini preliminari, nonché in sede di giudizio abbreviato ex art. 452, comma secondo cod. proc. pen.). Deve ritenersi, pertanto, del tutto legittimo - a condizione che l'organo disciplinare provveda all'autonomo apprezzamento degli elementi emersi in sede penale - che il predetto organo fondi le valutazioni che gli competono sulle risultanze predette, ove ritenute sufficienti, non essendo imprescindibilmente necessario che esse trovino diretto riscontro, in sede disciplinare, in eventuali accertamenti autonomamente compiuti dall'organo procedente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 444, Cod. Proc. Pen. art. 351 CORTE COST., Legge 13/09/1946 num. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)