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Sez. 3, Sentenza n. 4433 del 01/03/1996 Ud. (dep. 03/05/1996) Rv. 204422 - 01

Sicurezza pubblica - Provvedimenti di polizia - Autorizzazioni | Espatrio senza passaporto perché negato o ritirato - Circostanza aggravante - Depenalizzazione ai sensi della legge 24 dicembre 1975 n. 706.
Stato
decisa il 1996-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204422-01

Sicurezza pubblica - Provvedimenti di polizia - Autorizzazioni

L'ipotesi criminosa prevista dal secondo comma dell'art. 24 legge 21 novembre 1967 n. 1185 (norme sui passaporti) va ritenuta circostanza aggravante della violazione semplice di cui al primo comma, dovendosi configurare l'espatrio senza passaporto - quando questo sia stato negato o ritirato - come elemento incidente sul trattamento sanzionatorio di una condotta avente identico connotato di base (uscita dal territorio dello Stato senza autorizzazione). Tuttavia, la fattispecie in esame è stata depenalizzata dall'art. 1 legge 24 dicembre 1975 n. 706, con la conseguenza che, non applicandosi la depenalizzazione prevista dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, essa non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 32 secondo comma di detta normativa (esclusione della depenalizzazione sul caso di fattispecie aggravata).

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 24, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)