Sez. 1, Sentenza n. 5243 del 11/06/1997 (Rv. 505123 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | In tema di nullità del vincolo, per vizio di consenso conseguente alla opposizione di una condizione del futuro - Declaratoria di esecutività della sentenza nello Stato Italiano - Ammissibilità - Ordine pubblico interno - Tutela del coniuge incolpevole - Necessità - Limiti.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
L'art. 108 cod. civ. - norma significativamente non modificata dalla riforma del diritto di famiglia, successiva all'introduzione del divorzio - pur vietando, a pena di nullità, l'apposizione di termini e condizioni al vincolo matrimoniale, in applicazione del principio fondamentale dell'ordinamento giuridico statuale secondo il quale, finché perdura la comunanza di vita tra coniugi, il matrimonio non può esser sciolto consensualmente, non esclude, al momento in cui tale comunione di vita si incrina, la rilevanza del vizio di consenso (comunque configurabile: riserva mentale, condizione o termine) e perciò non osta alla delibazione di una sentenza ecclesiastica, dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per apposizione di una condizione de futuro al vincolo - con l'unico limite, di ordine pubblico, della tutela dell'affidamento incolpevole dell'altro coniuge, da escludere non solo nel caso di conoscenza o conoscibilità da parte di esso della violazione dell'art. 108 cod. civ., ma anche allorché il medesimo se n'è avvalso, chiedendo l'esecutività della sentenza delibanda - poiché la diversa valutazione, tra ordinamento statuale e canonico, degli "accidentalia negotii" ("vitiantur, sed non vitiant", per il primo; "vitiantur et vitiant", per il secondo) non è applicazione di un principio di ordine pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Preleggi art. 31, Cod. Civ. art. 123, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Costituzione art. 7, Costituzione art. 29, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 797
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)