Sez. 5, Sentenza n. 12179 del 15/05/2008 (Rv. 603976 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese - Rimborso - Decadenza - Impedimento - Prova - Produzione dell'istanza di rimborso e delle ricevute di spedizione - Ammissibilità in appello - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
Nel giudizio avente ad oggetto il rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, qualora sia contestata l'avvenuta interruzione del termine triennale di decadenza previsto dall'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, è ammissibile la produzione in grado di appello delle istanze di rimborso presentate dal contribuente e delle ricevute di spedizione delle relative raccomandate all'Amministrazione finanziaria, trattandosi di documenti indispensabili ai fini della decisione, in quanto attestanti la tempestiva proposizione delle predette istanze.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)