Sez. 6, Sentenza n. 7352 del 21/01/2010 Ud. (dep. 24/02/2010) Rv. 246029 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Termine - Rinvio della prima udienza di trattazione - Decorrenza di nuovo termine per presentazione liste - Esclusione - Rinvio del dibattimento a nuovo ruolo - Rinvio del dibattimento prima dell'apertura - Successivo deposito delle liste fino a sette giorni prima della nuova udienza - Possibilità.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE
Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista, fino a sette giorni prima della data della nuova udienza, soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a "nuovo ruolo", ovvero in caso di rinvio ad udienza fissa disposto prima dell'apertura del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)