Sez. 6, Sentenza n. 33062 del 08/04/2003 Ud. (dep. 05/08/2003) Rv. 226662 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Turbamento del servizio - Durata - Incidenza sul funzionamento del servizio - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
Il reato previsto dall'art. 340 cod. pen. si configura alternativamente nella condotta di chi cagiona un'interruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, ciò comporta che le due ipotesi alternative nelle quali la fattispecie astratta si prospetta devono ritenersi equivalenti e quindi reciprocamente interpretabili nel senso che l'interruzione devè essere tale da turbare la regolarità dell'ufficio o servizio e la turbativa si realizza anche con un'interruzione, purché di entità e durata tale da determinarla. (Fattispecie in cui il reato è stato configurato nel caso di un medico legale di turno che si era reso irreperibile e non aveva risposto alla chiamata che chiedeva l'intervento del medico legale in un caso d'impiccagione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)