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Sez. 6, Sentenza n. 24068 del 24/04/2001 Ud. (dep. 13/06/2001) Rv. 219359 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Turbamento del servizio di breve durata - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219359-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 cod. pen.) la condotta di colui che cagioni allo svolgimento del servizio anche un semplice ritardo, purché apprezzabile sul piano temporale e su quello del suo regolare andamento (Fattispecie in tema di turbamento dei controlli sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, cagionato dal direttore di uno stabilimento industriale che aveva dato disposizione al personale di portineria dell'impianto di non far accedere ai locali della fabbrica gli ispettori della USL, finché non fosse giunto sul posto il responsabile della sicurezza, in quel momento assente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)