Sez. 5, Sentenza n. 15636 del 16/02/2005 Ud. (dep. 27/04/2005) Rv. 232127 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Irruzione, con una rappresentanza di lavoratori, negli uffici di un Ministero - Interruzione della regolarità dell'attività di tali uffici per una durata di circa sei ore - Configurabilità del reato di cui all'art. 340 cod. pen.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
È configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 cod. pen.) nell'ipotesi in cui il soggetto attivo irrompa negli uffici del Ministero della Funzione pubblica con altri soggetti, facenti parte di una rappresentanza di lavoratori, rimanendovi per circa sei ore, costringendo il Ministro a spostarsi in un'altra stanza, gli agenti della Questura ad intervenire e determinando, pertanto, un rilevante turbamento dell'ordinaria attività dell'ufficio pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)