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Sez. 3, Sentenza n. 18239 del 28/11/2003 (Rv. 568539 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura speciale apposta nell'atto di citazione sottoscritta con firma illegibile - Validità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2003-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568539-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

In materia di procedimento civile, la procura speciale apposta nell'atto di citazione (e in tutti gli atti indicati all'art. 81, terzo comma, cod. proc. civ.) deve essere sottoscritta da chi la conferisce e la sottoscrizione può risultare da qualunque segno grafico che indichi il nome ed il cognome dell'autore dell'atto, anche se espresso in forma abbreviata, purché decifrabile; mentre, se la sottoscrizione è stata apposta con firma illegibile, la procura è valida quando il riferimento agli atti processuali consente di non avere dubbi sull'individuazione del sottoscrittore [ nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'individuazione del sottoscrittore della procura apposta all'atto di citazione operata nel caso dal giudice del merito, argomentando sulla base degli atti del processo, ed in particolare: a) dalla esatta corrispondenza, nel tratto, della firma a margine dell'atto di citazione in primo grado con quella rilasciata a margine della comparsa di risposta nel giudizio di appello; b) dall'essere, nello stesso atto, il soggetto indicato nella medesima qualità -di amministratore della società- con cui aveva sollevato nei confronti della controparte contestazioni concernenti il rapporto contrattuale oggetto di causa; c) dal figurare lo stesso nominativo quale legale rappresentante in calce al contratto -e ad altri atti ad esso relativi- stipulato con la controparte e oggetto di causa ].

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)