Sez. 5, Sentenza n. 18878 del 20/09/2004 (Rv. 577209 - 01)
ATTO GIURIDICO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Documento sottoscritto con sigla illegibile (nel caso, autorizzazione - rilasciata agli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria - per proporre appello principale avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, di cui all'art. 52, comma secondo, D.Lgs n. 546 del 1992) - Invalidità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
ATTO GIURIDICO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il difetto di leggibilità della sigla apposta in calce ad un documento(nel caso in specie, autorizzazione rilasciata agli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria ai fini della proposizione dell'appello principale avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, di cui all'art. 52, comma secondo, D.Lgs n. 546 del 1992), il quale però rechi l'indicazione della qualifica del funzionario competente ad emanarlo, non comporta la nullità del documento in questione, giacché, rimanendo, in tal caso, comunque consentita la possibilità dell'identificazione del soggetto indicato come autore dell'atto e l'individuazione della provenienza dall'organo cui è attribuita la competenza, tale sigla deve considerarsi equipollente alla firma per esteso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)