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Sez. 5, Sentenza n. 22015 del 22/11/2004 (Rv. 578258 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Termini di decadenza a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente - Natura indisponibile - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Esclusione - Proposizione dell'eccezione per la prima volta in appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578258-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA

In materia tributaria, il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non attiene alla materia dei diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio - oltre un certo limite di tempo - alle pretese del fisco, sicchè è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione. Pertanto, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., detta decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, con l'ulteriore conseguenza che, ex art. 57, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 12992, n. 546, la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in grado di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)