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Sez. 5, Sentenza n. 26361 del 11/12/2006 (Rv. 595843 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Eccezioni nuove - Divieto - Eccezione di decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo - Natura - Eccezione in senso proprio - Abbandono della prospettazione dell'eccezione come formulata in primo grado - Effetto preclusivo ex art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Nuova prospettazione dell'eccezione in appello - Novità dell'eccezione - Conseguenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595843-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In materia tributaria, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice. Da ciò discende che, mentre l'abbandono dell'originaria prospettazione dell'eccezione di decadenza dell'ufficio dal potere impositivo (nella specie, in materia di imposta di successione, eccezione basata sull'inapplicabilità della sospensione dei termini di accertamento di cui all'art. 57, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alle imposte principali) comporta l'effetto preclusivo di cui all'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, una nuova prospettazione dell'eccezione adottata in appello (fondata sul presupposto dell'estraneità della dichiarazione di successione all'ambito di operatività temporale del condono di cui alla legge n. 413 del 1991, ed in riferimento alla ritenuta inapplicabilità della sospensione dei termini di accertamento di cui all'art. 57, comma 2, alle imposte non suscettibili di definizione agevolata ai sensi della stessa legge) rivela quel carattere di novità che, a norma dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, ne impedisce la proposizione, per la prima volta, in sede di gravame, in quanto introduce un tema d'indagine e di decisione estraneo all'oggetto della controversia come in precedenza definito e, nella specie, implicante valutazioni su circostanze di fatto (come quelle rilevanti ai fini dell'assoggettabilità "ratione temporis" della dichiarazione in esame alla disciplina sul condono prevista dalla legge n. 413 del 1991) non comprese tra le allegazioni sottoposte al vaglio del primo giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)