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Sez. 6, Sentenza n. 49129 del 01/10/2003 Cc. (dep. 22/12/2003) Rv. 229506 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Eccezione di parte in punto di mancata trasmissione di atti posti a fondamento dell'ordinanza impugnata - Rifiuto del tribunale di verificare la circostanza in forza della ritenuta sufficienza probatoria delle ulteriori fonti di prova - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229506-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE

Nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali, l'omessa trasmissione al tribunale di atti già sottoposti al giudice della cautela comporta l'inefficacia sopravvenuta della misura applicata, e non semplicemente la inutilizzabilità della relativa fonte di prova. Ne consegue che il tribunale non può omettere la verifica circa il fondamento di fatto della corrispondente eccezione sulla base di una prova di resistenza dalla quale risulti una perdurante gravità del quadro indiziario pur con l'esclusione degli elementi recati dall'atto indisponibile. (Nella specie si era eccepita dal ricorrente l'omessa trasmissione del verbale di interrogatorio di un collaboratore di giustizia: il Tribunale aveva ritenuto che, quand'anche per ipotesi l'atto mancante fosse stato precedentemente trasmesso al giudice per le indagini preliminari, la sanzione di inefficacia non avrebbe operato, posta la gravità degli elementi desumibili dagli atti ricevuti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)