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Sez. 6, Sentenza n. 18764 del 05/02/2014 Cc. (dep. 06/05/2014) Rv. 259452 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Deduzione dell'inutilizzabilità di un elemento a carico - Omessa illustrazione nel ricorso dell'incidenza dell'eventuale eliminazione dell'elemento inutilizzabile - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per difetto di specificità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259452-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

Allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di procedimento cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)