Sez. 5, Sentenza n. 3920 del 22/09/1997 Cc. (dep. 11/11/1997) Rv. 208826 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Astensione delle udienze degli avvocati - Sospensione e rinvio del dibattimento - Obbligo del giudice - Volontà del detenuto di proseguire - Rilevanza giuridica - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
I provvedimenti di sospensione e rinvio del dibattimento hanno, di norma, carattere ordinatorio e rientrano nel potere discrezionale del giudice che procede. Tale discrezionalità è vincolata, però, nel caso di sopravvenienza di circostanze eccezionali, quali quelle disciplinate dall'art. 304 cod. proc. pen. - impedimento o allontanamento, mancata presentazione o partecipazione di uno o più difensori che rendano privi di assistenza uno o più imputati - che costituiscono un ostacolo concreto, ed eventualmente giuridico, alla prosecuzione del dibattimento. Di conseguenza, la diffusa astensione dalle udienze, attuata dai difensori in adesione alla deliberazione degli organi professionali, legittima, privando uno o più imputati della necessaria assistenza tecnica, il rinvio o la sospensione del dibattimento e giustifica, conseguentemente, la sospensione dei termini di custodia cautelare. (Ha peraltro affermato la Corte che non è giuridicamente apprezzabile la manifesta volontà dei detenuti di prosecuzione del processo, stante l'impossibilità concreta di assicurare, anche attraverso difensori di ufficio, l'assistenza tecnica a uno o più imputati, e rientrando nell'insindacabile discrezionalità del giudice la valutazione in ordine alla separazione dei giudizi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)