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Sez. 6, Sentenza n. 4498 del 19/11/1997 Cc. (dep. 24/02/1998) Rv. 210828 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Atti allegati alla richiesta - Riesame - Mancata trasmissione di alcuni atti - Perdita di efficacia della misura - Esclusione - Dovere del tribunale del riesame di giudicare sulla base degli atti trasmessi - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210828-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

In tema di riesame di misure coercitive, la perdita di efficacia della misura, di cui al comma decimo dell'art. 309 cod. proc. pen., consegue solo in caso di mancata trasmissione, in violazione del comma quinto dell'art. 309 del medesimo codice, di "tutti gli atti" presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, mentre, quando al tribunale del riesame perviene solo parte degli atti, tale organo ha il dovere di valutare quelli trasmessi e, se li ritiene insufficienti ai fini della giustificazione dell'adozione della misura, deve annullare l'ordinanza impugnata, con conseguente liberazione dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)