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Sez. 1, Sentenza n. 5779 del 20/11/1998 Cc. (dep. 08/02/1999) Rv. 212449 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti al tribunale della libertà - Parziale trasmissione degli atti presentati dal P.M. al g.i.p. a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen. - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212449-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali, poiché la trasmissione degli atti indicata nel comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto tutti gli atti già presentati al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 291, comma primo, stesso codice, l'omessa trasmissione di parte di essi vale a configurare quell'inottemperanza all'obbligo di integrale trasmissione di tali atti alla quale il decimo comma del citato art. 309 ricollega la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)