Sez. 3, Sentenza n. 38744 del 28/05/2004 Ud. (dep. 05/10/2004) Rv. 229613 - 01
PESCA - MARITTIMA | Pesca del novellame - Tolleranza sul pescato - Riferibilità alla stessa specie - Necessità.
PESCA - MARITTIMA
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 15 della legge 14 luglio 1968 n. 963, che vieta la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame al fine di assicurare la tutela delle risorse ittiche, la percentuale di tolleranza del 10% stabilità dall'art. 91 del Regolamento per la pesca marittima (d.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639) va valutata con riferimento all'intero pescato della stessa specie.
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 87, DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)