Sez. 5, Sentenza n. 6621 del 15/03/2013 (Rv. 626115 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Introduzione irregolare di merce in ambito comunitario - Obbligazione doganale - Art. 220 Reg. CEE n. 2913 del 1992 - Buona fede del debitore - Condizioni - Diligenza qualificata - Rinvio all'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - Necessità - Controllo dell'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, il quarto comma del paragrafo b) dell'art. 220 del Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92 (codice doganale comunitario), secondo cui "la buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale" richiede una diligenza qualificata, da ragguagliare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., alla "natura dell'attività esercitata"; ne consegue che l'esercizio professionale dell'attività d'importatore comporta che lo sforzo ad esso richiesto si estenda al controllo esigibile dell'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)