Sez. 5, Sentenza n. 4022 del 14/03/2012 (Rv. 622058 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Mancata riscossione dei dazi effettivamente dovuti - Azione di recupero "a posteriori" - Esimente della buona fede dell'importatore ai sensi dell'art. 220, comma secondo, lett. b), Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Presupposti - Errore attivo delle autorità competenti - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, le Autorità doganali devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi doganali, a meno che sussistano contemporaneamente tutte le condizioni poste dall'art. 220, n. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913/1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e cioè che la riscossione sia dovuta ad errore delle autorità competenti, che l'errore sia tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, e che il debitore abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relativamente alla dichiarazione in dogana; in particolare, detto errore non può consistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell'esportatore, dato che l'Amministrazione non deve verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamento attivo, perché il legittimo affidamento del debitore è protetto solo se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la sua fiducia, mentre la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante, sulla base dell'esposto principio, la distinzione tra certificato semplicemente non valido e certificato falso, quando non sia ravvisabile alcun errore attivo del soggetto pubblico).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)