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Sez. 3, Sentenza n. 15124 del 28/03/2024 Cc. (dep. 12/04/2024) Rv. 286146-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Presupposti - Nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di fiducia - Rilevanza - Esclusione - Mancata attivazione dei contatti periodici col difensore circa lo sviluppo del procedimento - Colpevole ignoranza del processo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286146-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)